Comunita' Montana dell'Appennino Cesenate
STATUTO

Simbolo Comunita' Montana dell'Appennino Cesenate

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNITARIO N. 10 DEL 15 GIUGNO 2002

Pubblicato all'Albo Pretorio della Comunità Montana dal 18 giugno 2002 al 18 luglio 2002

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 125 del 6 settembre 2002

INDICE

TITOLO I° FONTI NORMATIVE E FINALITA' - (Indice)

ART. 1 DENOMINAZIONE – SEDE – STEMMA E GONFALONE - (Indice)

  1. In attuazione dell’art. 27 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e delle Leggi Regionali n. 3/99 e n. 11/01, è costituita tra i Comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Verghereto, la Comunità Montana dell’Appennino Cesenate con sede in San Piero in Bagno.
  2. La Comunità Montana è Unione dei Comuni, Ente Locale con autonomia statutaria nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi nazionali e regionali.
  3. I suoi organi collegiali si riuniscono di norma presso la sede dell’Ente. Possono riunirsi in luoghi diversi per assicurare la presenza della Istituzione in tutto il territorio.
  4. La Comunità Montana negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comunità Montana dell’Appennino Cesenate e con lo stemma dell’Ente.
  5. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze è esibito il gonfalone dell’Ente.
  6. L’uso dello stemma e del gonfalone sono disciplinati da apposito regolamento, che norma anche i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni aventi sede nel territorio della Comunità Montana e le relative modalità d’uso.

ART. 2 STATUTO E REGOLAMENTI - (Indice)

  1. La Comunità Montana adotta lo Statuto nei modi previsti dalla legge. Lo Statuto, nell’ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce le norme fondamentali dell’ordinamento della Comunità Montana, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.
  2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio con le medesime modalità previste per l’approvazione dello Statuto stesso.
  3. La proposta di abrogazione totale o parziale dello Statuto non può essere deliberata se non è contestualmente accompagnata dalla proposta di un nuovo testo che sostituisca quello che si intende abrogare.
  4. La Comunità Montana emana regolamenti nelle materie previste dalla Legge e dal presente Statuto e può emanare regolamenti in generale nelle materie di propria competenza.

ART. 3 FINALITA’ E RUOLO DELLA COMUNITA’ MONTANA - (Indice)

  1. La Comunità Montana si avvale della propria autonomia per il perseguimento dei fini istituzionali e per l’organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività nel rispetto dei principi di sussidiarietà, efficacia ed efficienza, nonché dei principi previsti dalla Costituzione, dalle Leggi nazionali, regionali e dal presente Statuto.
  2. La Comunità Montana, in generale:
    1. promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali proprie del territorio montano;
    2. promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini e garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all’attività amministrativa.
  3. La Comunità Montana rappresenta l’ambito territoriale ottimale per l’esercizio associato delle funzioni dei Comuni o a questi conferite dallo Stato o dalla Regione. A tal fine:
    1. organizza e gestisce l’esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi conferite dalla Regione o da altri soggetti;
    2. favorisce l’introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei Comuni membri, nonché forme associative di gestione di servizi di competenza comunale.
  4. La Comunità Montana, per i suddetti scopi:
    1. programma ed attua, per l’area di competenza, la politica per la montagna di cui all’art. 1 della Legge n. 97/94;
    2. esercita le funzioni attribuite dalle leggi statali e regionali, nonché le funzioni ad essa conferite dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni appartenenti;
    3. gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione Europea o dalle leggi statali e regionali;
    4. promuove, studia, indirizza e favorisce l’esercizio associato delle funzioni comunali;
    5. partecipa alla programmazione generale e settoriale della Regione e degli Enti di governo sub-regionale con propri piani e/o programmi e con l’approvazione di specifici documenti di proposta nelle materie che interessano le aree montane.

TITOLO II° GLI ORGANI - (Indice)

CAPO I GLI ORGANI DELLA COMUNITA MONTANA - (Indice)

ART. 4 GLI ORGANI DELLA COMUNITÀ MONTANA - (Indice)

  1. Gli organi della Comunità Montana sono:
  2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo della Comunità Montana di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell’ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell’Ente.
  3. L’elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.

CAPO II IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA MONTANA - (Indice)

ART. 5 COMPETENZE DEL CONSIGLIO - (Indice)

  1. Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Comunità.
  2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
    1. lo Statuto dell’Ente, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, i regolamenti, ad esclusione di quelli di competenza della Giunta;
    2. il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, il programma annuale operativo, i programmi di settore;
    3. programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconti;
    4. convenzioni con i comuni e la provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
    5. l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
    6. assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione della Comunità Montana a società di capitali, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
    7. la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
    8. indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
    9. contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissione di prestiti obbligazionari;
    10. spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
    11. acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previste espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario di altri Dirigenti;
    12. definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende e istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
  3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 6 COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO - (Indice)

  1. Il Consiglio della Comunità Montana è costituito dai rappresentanti dei Comuni che la compongono.
  2. Ad ogni Comune spettano tre rappresentanti, di cui uno della minoranza del Consiglio comunale, da nominarsi nei modi previsti dall’art. 28 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000.
  3. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, i tre rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro sostituzione da parte del nuovo Consiglio comunale e ciò anche nel caso di gestione commissariale.
  4. Salvo il caso in cui al comma precedente, ogni Consigliere della Comunità Montana, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale – che costituisce titolo e condizione dell’appartenenza al Consiglio della Comunità Montana – decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal successivo articolo del presente Statuto.

ART. 7 ELEZIONE, DIMISSIONI, SOSTITUZIONE E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI - (Indice)

  1. I Consigli comunali provvedono all’elezione ed alla sostituzione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità Montana con le modalità ed i termini fissati dall’art. 27 del D. Lgs 267/2000 e dal presente Statuto. I Consigli comunali interessati provvedono all’elezione dei Consiglieri della Comunità Montana entro e non oltre quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il Consiglio comunale interessato dovrà provvedere entro il termine sopra indicato, che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.
  2. In caso di inadempienza di qualcuno dei Consigli comunali dei Comuni membri, all’elezione o alla sostituzione dei propri rappresentanti nel Consiglio della Comunità Montana, entro il termine previsto nel comma precedente, il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Prefetto.
  3. Il Consiglio della Comunità Montana si intende legittimamente rinnovato con l’acquisizione agli atti delle attestazioni dell’avvenuta elezione con provvedimenti esecutivi dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono la Comunità Montana.
  4. Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni, il Segretario ne dà immediata comunicazione scritta al Consigliere eletto più anziano d’età, affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio ai sensi dell’art. 11 del presente Statuto, nel termine ivi previsto.
  5. Il Consiglio dura in carica 5 anni e comunque sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono la Comunità Montana.
  6. I componenti il Consiglio della Comunità Montana, rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.
  7. Le dimissioni da Consigliere della Comunità Montana sono comunicate al Sindaco del Comune di appartenenza ed al Presidente della Comunità Montana .
  8. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio della Comunità Montana, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

ART. 8 DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE - (Indice)

  1. Il Consigliere rappresenta l’intera Comunità Montana ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto d’iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l’espletamento del suo mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti dalla Comunità Montana.
  2. Può proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio. Può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna.
  3. Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare al lavoro delle commissioni consiliari delle quali fa parte

ART. 9 GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE - (Indice)

  1. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.
  2. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull’attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

ART. 10 INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELLA COMUNITÀ MONTANA – CAUSE DI DECADENZA - (Indice)

  1. Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio procede alla convalida dell’elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.
  2. Il Consigliere eletto dal rispettivo Consiglio comunale a ricoprire la carica di Consigliere della Comunità Montana, in un momento successivo rispetto all’ipotesi di cui al comma precedente, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere della Comunità Montana deve essere convalidato dal Consiglio.
  3. Si applicano ai Consiglieri della Comunità Montana le norme previste nel Capo II “Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità”, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili.
  4. Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificare il motivo in forma scritta, da spedirsi alla Comunità Montana entro tre giorni dalla seduta del Consiglio in cui si è verificata l’assenza e, salvo il caso di motivato impedimento, deve essere dichiarato decaduto.
  5. Le modalità sono state stabilite dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
  6. Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere della Comunità Montana sono quelle previste dalla legge.

ART. 11 CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO IN ASSENZA DI GIUNTA IN CARICA - (Indice)

  1. La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Consigliere più anziano secondo l’età entro 10 giorni dall’avvenuto rinnovo del Consiglio ai sensi del 3° comma dell’art. 4 del presente Statuto.
  2. La seduta di cui al comma precedente e le eventuali sedute successive fino all’avvenuta elezione del nuovo Presidente sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.
  3. Al medesimo compete la convocazione delle sedute successive alla prima fino all’avvenuta elezione del nuovo Presidente.

ART. 12 MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - (Indice)

  1. Il Presidente convoca il Consiglio, su iniziativa propria o a richiesta di almeno un quinto, arrotondato per eccesso all’unità superiore, dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana e su richiesta del Revisore dei Conti quando siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione, formula l’ordine del giorno e presiede i lavori secondo le norme dettate dal regolamento. In caso di dimissioni, a tali adempimenti provvede il Consigliere anziano.
  2. L’avviso di convocazione, contenente il luogo, la data e l’ora di inizio della seduta, con gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, deve essere spedito a mezzo raccomandata almeno sei giorni prima di quello fissato per la seduta o a mezzo notifica a mano del messo comunale al domicilio indicato da ciascun Consigliere, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l’adunanza. Tuttavia in caso d’urgenza, i termini sono ridotti a (ventiquattro) ore e su convocazione a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica.
  3. Entro gli stessi termini e con le medesime procedure possono essere aggiunti altri oggetti oltre a quelli iscritti all’ordine del giorno.
  4. Nell’avviso di convocazione a mezzo telegramma l’ordine del giorno può essere riportato in forma sintetica.
  5. L’avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per l’esaurimento degli argomenti all’ordine del giorno. Il Presidente, prima della conclusione della seduta del Consiglio, può disporre l’aggiornamento dei lavori ad altro giorno già fissato nell’avviso di convocazione per l’esaurimento degli argomenti all’ordine del giorno. In questo caso la convocazione del Presidente vale come avviso di convocazione per i Consiglieri a quel momento presenti, mentre l’avviso scritto dovrà essere inviato ai soli Consiglieri assenti.

ART. 13 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO A RICHIESTA DEI CONSIGLIERI - (Indice)

  1. La richiesta di convocazione del Consiglio da parte di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana deve contenere l’indicazione dell’oggetto degli argomenti di cui si chiede l’iscrizione all’ordine del giorno che debbono essere ricompresi tra le materie elencate all’art. 5 del presente Statuto.
  2. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste ritenute ammissibili a norma del comma precedente e la seduta deve svolgersi entro trenta giorni dalla data del deposito della richiesta dei Consiglieri presso la segreteria della Comunità Montana.

ART. 14 PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE - (Indice)

  1. Contemporaneamente alla spedizione ai Consiglieri, l’avviso di convocazione del Consiglio con allegato l’ordine del giorno deve essere pubblicato a cura del Segretario all’Albo pretorio per rimanervi fino al giorno di riunione del Consiglio.
  2. Il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio può prevedere ulteriori forme di pubblicità dell’avviso.
  3. Il Presidente, per casi particolari, può disporre ulteriori forme di pubblicizzazione delle sedute del Consiglio.

ART. 15 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO - (Indice)

  1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell’ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

ART. 16 DISCIPLINA DELLE SEDUTE - (Indice)

  1. Le sedute del Consiglio sono valide se vi interviene almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.
  2. Le sedute sono pubbliche. In presenza di eccezionali circostanze, il Consiglio può deliberare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.
  3. Salvo i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio è presieduto dal Presidente con l’assistenza di due Consiglieri scrutatori e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dagli altri Assessori in ordine di anzianità anagrafica, se componenti il Consiglio; altrimenti dal Consigliere più anziano di età.
  4. Il Consiglio delibera o tratta solo su argomenti inseriti all’ordine del giorno dei lavori.

ART. 17 VOTAZIONI - (Indice)

  1. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, ivi comprese quelle per la nomina o la revoca del Presidente, del Vice Presidente, della Giunta o dei singoli suoi componenti, salvo i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
  2. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo Statuto. In ogni caso gli astenuti si computano nel numero dei Consiglieri, necessario a rendere valida la seduta. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei voti. Gli astenuti si sommano al numero delle schede per la determinazione del quorum dei Consiglieri necessari a rendere valida la deliberazione.
  3. Qualora nelle nomine di competenza del Consiglio debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze e non sia già predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nell’ambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti anche se inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.
  4. Per le nomine in cui sia prevista l’elezione con voto limitato, risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili.

ART. 18 ASTENSIONE OBBLIGATORIA - (Indice)

  1. I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado, o di società anche senza fini di lucro nelle quali ricoprono cariche nei rispettivi consigli di amministrazione o sindacali, o svolgono funzioni di dirigenti.
  2. L’obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario.
  4. In caso di astensione, assenza o impedimento del Segretario, il Consiglio elegge un proprio componente per svolgere le relative funzioni.

ART. 19 VALIDITÀ DELLE PROPOSTE - (Indice)

  1. Le proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno del Consiglio debbono essere accompagnate dai pareri espressi dal responsabile del servizio interessato, previsti dall’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.
  2. Per le proposte di elezione del Presidente e della Giunta, per la mozione di sfiducia costruttiva, revoca e sostituzione nei loro confronti, nonché per le proposte di nomina, designazione e revoca di rappresentanti della Comunità Montana in altri Enti, i pareri si limitano alla verifica dell’osservanza delle procedure previste e della regolarità formale delle proposte stesse. I pareri non sono richiesti per gli atti che siano di mero indirizzo politico.

ART. 20 COMMISSIONI - (Indice)

  1. Il Consiglio comunitario può costituire, per lo studio di oggetti specifici, Commissioni temporanee. Nella deliberazione consiliare, costitutiva della Commissione, da approvarsi a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, deve essere indicato il termine entro il quale la Commissione deve concludere i propri lavori.
  2. La Commissione in ordine all’oggetto per la quale è stata costituita, deve rendere al Consiglio comunitario una relazione nella quale sia esaurientemente analizzato l’argomento affidatole e contenute proposte di soluzione del problema. In caso di non accoglimento delle proposte avanzate dalle Commissioni temporanee, il Consiglio deve adeguatamente motivare tali decisioni.
  3. Scaduto il termine previsto, la Commissione è sciolta di diritto, salvo adeguata e motivata proroga da parte del Consiglio.
  4. Ciascuna Commissione è composta da un numero di Consiglieri tale da garantire che tutti i gruppi consiliari siano rappresentati in modo il più possibile proporzionale.
  5. Non possono far parte della Commissione gli Assessori non facenti parte del Consiglio, ma se invitati ai lavori, hanno l’obbligo di parteciparvi.
  6. Ogni Commissione, nella seduta di insediamento, nomina un Presidente e un Vicepresidente.

ART. 21 GRUPPI CONSILIARI - (Indice)

  1. La costituzione dei gruppi consiliari è disciplinata dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
  2. Il Presidente, nella prima seduta utile, informa l’Assemblea dell’avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.
  3. Ai Capigruppo spettano le funzioni loro attribuite dal presente Statuto e dalla legge.
  4. La Giunta, per l’esame di materie di particolare complessità istituzionale ed amministrativa, può avvalersi dei Capigruppo consiliari mediante la loro consultazione in forma collegiale.

CAPO III LA GIUNTA DELLA COMUNITA MONTANA - (Indice)

ART. 22 COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DELLA GIUNTA - (Indice)

  1. La Giunta comunitaria è composta dal Presidente della Comunità Montana, che la presiede, e da sette Assessori, tra i quali viene eletto il Vicepresidente. I componenti la Giunta sono scelti tra coloro che ricoprono la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere dei Comuni partecipanti. Il Presidente ed il Vicepresidente devono essere eletti tra i Consiglieri della Comunità Montana. Gli Assessori non Consiglieri, partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell’adunanza.
  2. Il Consiglio elegge, con unica votazione, la Giunta nella prima adunanza subito dopo la convalida dei Consiglieri, indirizzandosi al principio della rappresentanza unitaria dei Comuni partecipanti.
  3. L’elezione avviene sulla base di un documento programmatico da presentarsi al Segretario almeno tre giorni prima della seduta nella quale è iscritta all’ordine del giorno l’elezione della Giunta.
  4. Detto documento programmatico deve essere sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana e deve contenere la lista dei candidati alla carica di Presidente, di Vicepresidente e di componente della Giunta e le rispettive dichiarazioni di accettazione.
  5. Il documento è illustrato al Consiglio dal candidato alla carica di Presidente.
  6. L’elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.
  7. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida del Consiglio.
  8. Analoga procedura si utilizza in caso di vacanza della carica di Presidente.
  9. In caso di dimissioni del Presidente o della maggioranza degli Assessori, decade l’intera Giunta ed i sessanta giorni decorrono dalla data di presentazione delle dimissioni.
  10. La sostituzione di uno o più componenti la Giunta avviene nella seduta del Consiglio immediatamente successiva al verificarsi della vacanza od alla presentazione delle dimissioni. Il Consiglio provvede all’elezione mediante scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati nella prima votazione e con la maggioranza semplice nelle successive, da effettuarsi, comunque, nella stessa seduta.

ART. 23 MOZIONE DI SFIDUCIA, REVOCA E SOSTITUZIONE - (Indice)

  1. Il voto contrario del consiglio su una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.
  2. La Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.
  3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell’intera Giunta.
  4. Deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, del Presidente e di una nuova Giunta in conformità a quanto previsto dalla legge.
  5. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.
  6. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.
  7. Alla sostituzione di singoli componenti della Giunta revocati dal Consiglio su proposta del Presidente provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Presidente, con le modalità stabilite all’ultimo comma dell’art. 22.

ART. 24 COMPETENZE DELLA GIUNTA - (Indice)

  1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo della Comunità Montana ed opera attraverso deliberazioni collegiali, in particolare provvede:
    1. ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria o comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente e dei dirigenti;
    2. ad adottare, eventualmente, in via d’urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
    3. a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l’altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
    4. a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
    5. a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;
    6. ad adottare, sulla base dei principi stabiliti dal Consiglio e delle norme introdotte dall’ordinamento locale, il regolamento per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi.
  2. La Giunta delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti.
  3. I componenti la Giunta devono astenersi obbligatoriamente dal partecipare alle deliberazioni, nei casi previsti per i componenti il Consiglio dall’art. 18 del presente Statuto.

ART. 25 ATTI DELIBERATIVI - (Indice)

  1. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono pubblicate all’Albo pretorio dell’Ente.
  2. I verbali delle deliberazioni adottate dal Consiglio sono esaminati ed approvati dal Consiglio stesso, nei modi e nei termini previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

CAPO IV IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA MONTANA - (Indice)

ART. 26 IL PRESIDENTE - (Indice)

  1. Il Presidente è l’organo responsabile dell’amministrazione della Comunità Montana, rappresenta l’Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sottoscrivendo i relativi verbali congiuntamente al Segretario e, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti.
  2. Esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all’espletamento delle funzioni attribuite o delegate alla Comunità Montana.
  3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
  4. Il Presidente nomina i responsabili dei settori, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
  5. Può delegare specifiche funzioni a singoli componenti della Giunta e in casi particolari, a componenti del Consiglio, previo parere favorevole della Giunta.

ART. 27 IL VICEPRESIDENTE - (Indice)

  1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 28 SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE, DEL VICEPRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI - (Indice)

  1. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, i componenti la Giunta esercitano le funzioni sostitutive del Presidente e del Vicepresidente secondo l’ordine di anzianità dato dall’età.
  2. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di uno o più Assessori, il Presidente propone al Consiglio, nella seduta immediatamente successiva, il nome di chi dovrà sostituirli.
  3. Il Consiglio provvede all’elezione mediante scrutinio palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati nella prima votazione e con la maggioranza semplice nelle successive, da effettuarsi comunque nelle stesse sedute.

ART. 29 CONFERENZA DEI SINDACI - (Indice)

  1. D'intesa con i Comuni membri, la Comunità Montana promuove la costituzione della Conferenza dei Sindaci quale organismo di consultazione e di raccordo tra l'attività dei Comuni e quelle della Comunità Montana, in particolare per quanto riguarda la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali, anche al fine di assicurare una visione unitaria degli interessi dei Comuni comunitari.

TITOLO III° UFFICI E PERSONALE - (Indice)

ART. 30 RAPPORTI TRA ORGANI POLITICI E DIRIGENZA - (Indice)

  1. Gli organi politici della comunità montana, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la coerenza dei risultati della gestione amministrativa con le direttive generali impartite.
  2. Alla dirigenza della comunità montana spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, nell’ambito degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo dell’Ente.
  3. I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di separazione e di cooperazione.

ART. 31 PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE - (Indice)

  1. La comunità montana informa l’organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
    1. organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;
    2. razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
    3. efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;
    4. superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante l'organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.
  2. Il regolamento, sulla base dei suddetti principi e delle norme introdotte dall’ordinamento locale, disciplina:
    1. le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture;
    2. la dotazione organica e la modalità di accesso all’impiego;
    3. il segretario dell’Ente;
    4. la dirigenza;
    5. le procedure per l’adozione delle determinazioni;
    6. i casi di incompatibilità;
    7. gli organi collegiali;
    8. gli ulteriori aspetti concernenti l’organizzazione e il funzionamento degli uffici.

ART. 32 SEGRETARIO DELL’ENTE - (Indice)

  1. La Comunità Montana ha un segretario, titolare, dirigente e dipendente di ruolo.
  2. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e degli uffici, coordinandone l’attività.
  3. Il segretario svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
  4. Partecipa, in tale veste, alle riunioni del consiglio generale e della giunta esecutiva e ne dirige l'attività di assistenza e verbalizzazione.
  5. Il Segretario, se in possesso dei requisiti prescritti, può rogare nell’interesse della Comunità Montana gli atti e i contratti.

ART. 33 RESPONSABILI DEI SETTORI - (Indice)

  1. Ciascun settore, individuato dal regolamento, è affidato dal Presidente a un dirigente responsabile che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.
  2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del responsabile del settore l'incarico della sostituzione è attribuito dal Presidente ad altro Dirigente in servizio.

ART. 34 INCARICHI DI DIRIGENZA E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - (Indice)

  1. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di rapporti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, di alta specializzazione o di funzionariato dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, in carenza di analoghe professionalità presenti all’interno dell’Ente.

TITOLO IV° ATTIVITA’ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI - (Indice)

CAPO I PRINCIPI GENERALI E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE - (Indice)

ART. 35 PRINCIPI GENERALI - (Indice)

  1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.

ART. 36 STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE - (Indice)

  1. Sono strumenti di programmazione:

ART. 37 PIANO PLURIENNALE DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO - (Indice)

  1. La Comunità Montana adotta il piano di sviluppo socio-economico e provvede agli aggiornamenti e alle eventuali variazioni dello stesso, nei termini e con le procedure previste dalla legge.
  2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, elaborato sulla base delle conoscenze aggiornate della realtà della zona e con i contenuti definiti dalla legge, tiene conto dell'attività programmatoria degli altri livelli di pianificazione interessanti il suo territorio e costituisce l'unitario strumento di programmazione della Comunità Montana al quale gli altri strumenti di programmazione sono sottordinati.

ART. 38 PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI - (Indice)

  1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante programmi annuali operativi.
  2. Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e il programma annuale operativo e tra il bilancio pluriennale e il piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

ART. 39 PROGETTI SPECIALI INTEGRATI - (Indice)

  1. Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, la Comunità Montana può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri Enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.
  2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge.
  3. Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma annuale operativo e i progetti speciali integrati.

ART. 40 RAPPORTI DI COOPERAZIONE - (Indice)

  1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana, quale unico soggetto esponenziale dell’ambito territoriale ottimale, favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con le Comunità Montane limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti all’Unione Europea.

CAPO II GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI - (Indice)

ART. 41 FUNZIONI - (Indice)

  1. L’esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi conferiti dalla Regione spetta alla Comunità Montana.
  2. L’esercizio associato si realizza nei seguenti modi:

ART. 42 CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI - (Indice)

  1. Il conferimento delle funzioni comunali avviene mediante approvazione di apposite convenzioni in identico testo da parte dei Comuni e della Comunità Montana.
  2. In osservanza ai principi del presente Statuto, e delle norme di cui all’art. 30, co. 2 del D. lgs. 267/2000 e all’art. 4, co. 2 della L.r. ER 11/2001, le convenzioni devono tassativamente specificare:
  3. A seguito del trasferimento delle competenze, la Comunità Montana diviene titolare di tutte le funzioni amministrative e finanziarie occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.
  4. A seguito della delega di gestione, la Comunità Montana assume la titolarità in ordine alle modalità organizzative del servizio pubblico, mentre ai Comuni rimane la titolarità della funzione.

ART. 43 UFFICI COMUNI - (Indice)

  1. Mediante le convenzioni di cui al precedente articolo, i Comuni possono inoltre costituire uffici unici che operano anche con personale distaccato per l’esercizio di funzioni pubbliche, delegandone la gestione alla Comunità Montana.

ART. 44 BILANCIO DI SERVIZIO - (Indice)

  1. Sia per le funzioni di cui all’art. 42 che all’art. 43 l’atto convenzionale deve prevedere le principali voci di spesa del servizio in oggetto.
  2. Il Bilancio di Servizio è strutturato su base annua, con previsione triennale sia delle entrate che delle spese.
  3. Le modalità e i termini di ripartizione degli oneri finanziari, nonché le procedure di approvazione dei Bilanci, saranno definiti dall’atto di convenzione.

ART. 45 MONITORAGGIO DEI SERVIZI - (Indice)

  1. Gli atti di convenzione di cui all’art. 42 possono contenere l’istituzione di apposite Commissioni di monitoraggio dei Servizi Associati, costituite da rappresentanti dei Comuni e della Comunità Montana.

ART. 46 RECESSO - (Indice)

  1. La convenzione relativa alla gestione associata deve essere riferita ad un periodo di tempo determinato.
  2. Non può essere prevista la facoltà di recesso anticipato, se non accompagnata da una specifica previsione di tutela degli Enti coinvolti.

CAPO III DISCIPLINA DELLE ZONE - (Indice)

ART. 47 DISCIPLINA DELLE ZONE - (Indice)

  1. Ai sensi dell’art.13 della L.R. Emilia Romagna n. 11/2001, la Comunità montana, quale unico ambito territoriale ottimale per l’esercizio delle funzioni e dei compiti in forma associata dei comuni, può articolarsi in zone.
  2. Le zone, identificate in ragione della loro omogeneità socio – economica, delle loro peculiarità territoriali, delle dimensioni demografiche e delle esigenze dei cittadini, sono ambiti differenziati per la gestione associata di funzioni e compiti in seno alla Comunità Montana, istituiti al fine di realizzare la più ampia integrazione di funzioni e compiti.
  3. Le zone sono individuate e modificate sulla base di una deliberazione approvata nel medesimo testo dal Consiglio della Comunità Montana e dei Comuni ad essa appartenenti.
  4. Nella deliberazione di cui al precedente comma devono obbligatoriamente essere individuati:
    1. le funzioni e i compiti delegati dai Comuni della zona alla Comunità Montana;
    2. le modalità organizzative e di gestione di tali funzioni e compiti;
    3. i rapporti finanziari e le forme di collaborazione intercorrenti fra i Comuni della zona e la Comunità Montana.
    Per quanto concerne il punto a, la deliberazione istitutiva della zona provvede ad una determinazione delle funzioni e dei compiti che si intendono immediatamente delegare alla Comunità Montana, essendo comunque sempre possibile, con procedura analoga, ampliare e modificare questa previsione;
    Per quanto concerne i punti b e c, la deliberazione istitutiva della zona può limitarsi a dettare le sole norme di principio, rinviando l’attivazione della delega e ogni disposizione di dettaglio a convenzioni successive e specifiche.
  5. Nell’ambito delle zone non possono essere costituiti nuovi organi.

TITOLO V° FINANZA E CONTABILITA’ - (Indice)

ART. 48 AUTONOMIA FINANZIARIA - (Indice)

  1. La Comunità Montana ha autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dell’ordinamento della finanza locale.

ART. 49 SISTEMA DI BILANCIO - (Indice)

  1. Il Bilancio di previsione e il Rendiconto finanziario sono elementi del processo di programmazione e controllo che guida le attività di reperimento ed uso delle risorse e che è volto al conseguimento dell’efficienza, dell’efficacia della gestione e della valorizzazione del patrimonio.

ART. 50 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - (Indice)

  1. L’ordinamento contabile della Comunità Montana è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, dal regolamento di contabilità.
  2. La relazione previsionale e programmatica e gli schemi di Bilancio annuale e pluriennale, predisposti dalla Giunta con il concorso propositivo dei Responsabili dei Servizi per le rispettive competenze ed attribuzioni, sono presentati al Consiglio della Comunità Montana entro i termini e con le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità.
  3. La relazione previsionale e programmatica espone il quadro economico del Bilancio della Comunità Montana ed indica gli indirizzi a cui si ispira la politica del Bilancio corrente e gli obiettivi programmatici degli investimenti e degli interventi socio-economici complessivi. Rende esplicite e dimostra le coerenze e le compatibilità tra il quadro economico esposto, l’entità e la ripartizione delle risorse disponibili e gli impegni finanziari previsti nel Bilancio annuale e pluriennale.
  4. La relazione previsionale e programmatica è accompagnata dalla relazione finanziaria e dalle relazioni programmatiche di settore, con analisi per aree, programmi e progetti.

ART. 51 GESTIONE FINANZIARIA - (Indice)

  1. Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è anche finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi, servizi ed interventi e a permettere quindi il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei dirigenti e dei responsabili delle strutture e dei servizi.
  2. Il regolamento di contabilità disciplina in dettaglio le procedure per la gestione finanziaria e contabile, tenuto conto dei seguenti principi:
  3. I bilanci e i rendiconti delle aziende speciali e delle istituzioni dipendenti dalla Comunità Montana sono trasmessi alla Giunta e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente al bilancio e al conto consuntivo della Comunità Montana.
  4. I Consorzi ai quali partecipa la Comunità Montana trasmettono alla Giunta il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione in conformità alle norme previste dai rispettivi Statuti.

ART. 52 RENDICONTO DELLA GESTIONE - (Indice)

  1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
  2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunitario entro il 30 giugno dell’anno successivo.
  3. La Giunta allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

ART. 53 IL CONTROLLO DI GESTIONE - (Indice)

  1. Gli organi di Governo ai fini del processo di programmazione e controllo, si avvalgono di un sistema di “controllo di gestione interno” avente per finalità il supporto alle decisioni di breve e medio periodo, la valutazione periodica dei risultati raggiunti, la formulazione di programmi volti al miglioramento delle politiche e delle prestazioni in rapporto agli obiettivi di efficacia, qualità nonché di efficienza ed economicità.

ART. 54 REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - (Indice)

  1. Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, un revisore dei conti scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, oppure nell’albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
  2. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile salvo i casi previsti dalla legge e nei casi di incompatibilità sopravvenuta, ed è rieleggibile per una sola volta.
  3. Il revisore, nei modi e con le facoltà e stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
  4. Il Consiglio, con il regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio del revisore dei conti e ne specifica le attribuzioni nell'ambito dei principi generali fissati dalla legge e dal presente Statuto. Individua forme e procedure per un equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi degli Uffici.
  5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il revisore dei conti ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere la collaborazione del personale della Comunità Montana.

TITOLO VI° ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - (Indice)

ART. 55 PRINCIPI GENERALI - (Indice)

  1. La Comunità Montana valorizza ogni libera forma associativa fra i cittadini e promuove la loro partecipazione alla propria attività in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.
  2. Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, la Comunità Montana:

ART. 56 ALBO PRETORIO - (Indice)

  1. La Comunità Montana ha un suo Albo Pretorio presso la propria sede per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
  2. Il Segretario o un dipendente da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

ART. 57 INFORMAZIONE - (Indice)

  1. La Comunità Montana informa la collettività circa la propria organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.
  2. La Comunità Montana, nel rispetto delle norme vigenti, mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazione di cui dispone relativamente all'organizzazione, all’attività, alla popolazione e al territorio.
  3. La Comunità Montana assicura agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.
  4. La Comunità Montana provvede a conformare l’organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti.
  5. Presso l’ufficio segreteria della Comunità Montana sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte, eventualmente su supporto informatico, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei regolamenti della Comunità Montana.

ART. 58 ACCESSO - (Indice)

  1. Tutti gli atti della Comunità Montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative, e provvedimenti adottati in conformità ad esse, vietano e consentono il differimento della divulgazione.
  2. E' garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
  3. L'esercizio dell'accesso è disciplinato da apposito regolamento.

ART. 59 DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - (Indice)

  1. Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabile dei procedimenti e di semplificazioni delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

ART. 60 ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE - (Indice)

  1. Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere alla Comunità Montana istanze, petizioni, proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente all'organo competente.
  2. Ai fini del presente Statuto si intendono:
    1. per istanza: la richiesta scritta, presentata da cittadini singoli associati, per sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti doverosi di competenza degli organi della Comunità Montana;
    2. per petizione: la richiesta scritta presentata dal Sindaco di un Comune della Comunità Montana o da un numero minimo di 50 cittadini diretta a porre all'attenzione del Consiglio comunitario una questione di sua competenza e di interesse collettivo;
    3. per proposta: la richiesta scritta presentata da un numero minimo di 50 cittadini, per l'adozione di un atto avente contenuto determinato, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del Consiglio o della Giunta.
  3. Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in carta semplice sottoscritta per esteso dagli interessati; l'esame delle stesse deve avvenire da parte degli organi competenti entro 60 giorni dalla data di presentazione.

ART. 61 CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE - (Indice)

  1. Il Consiglio o la Giunta possono disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell'adozione di specifici provvedimenti e comunque su problemi di interesse comunitario. La consultazione può avvenire attraverso assemblee e sedute pubbliche del Consiglio o di altri Organi della Comunità Montana.
  2. L'esito della consultazione non è vincolante per la Comunità Montana. L'Organo competente è però tenuto ad esprimere le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

ART. 62 REFERENDUM CONSULTIVO - (Indice)

  1. Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza della Comunità Montana e di rilevante interesse sociale. Nell'ambito di tali temi il referendum consultivo deve riguardare o la proposta di adozione di una deliberazione o la proposta di abrogazione di una deliberazione di competenza del Consiglio o della Giunta.
  2. Hanno diritto di votare tutti gli elettori dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana.
  3. Il referendum consultivo, con provvedimento motivato, può essere limitato al corpo elettorale ricompreso in una parte del territorio della Comunità Montana;
  4. Non è ammesso il referendum consultivo in materia di tributi, bilanci, conti consuntivi, nomine dei rappresentanti della Comunità Montana presso Enti e aziende e su proposte che siano già state sottoposte a referendum nell'ultimo quinquennio;
  5. Il referendum consultivo è indetto dal Presidente su richiesta di almeno 1.000 elettori dei consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana;
  6. L'ammissibilità del referendum è accertata da una commissione composta dal difensore civico, se esiste, e da n. 2 esperti, o diversamente da n. 3 esperti, nominati dal Consiglio aventi specifiche competenze sulle tematiche oggetto della richiesta;
  7. Annualmente si può tenere una sola sessione referendaria, da svolgersi in una giornata domenicale nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno purché non in concomitanza con altre elezioni o votazioni. In detta giornata hanno luogo le votazioni relative a tutte le richieste di referendum consultivo presentate entro il 30 novembre dell'anno precedente. Le votazioni concernenti le richieste presentate dopo la scadenza di tali termini si tengono nella sessione dell'anno successivo. Il referendum consultivo non può essere abbinato ad altri referendum indetti a livello nazionale, regionale, provinciale o comunale;
  8. Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi;
  9. Entro 90 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole dei referendum il Consiglio deve deliberare sulla proposta sottoposta a referendum;
  10. Il quesito sottoposto a referendum con esito sfavorevole, non può essere riproposto nel corso della stessa legislatura e comunque non prima di cinque anni.

ART. 63 DIFENSORE CIVICO - (Indice)

  1. La Comunità Montana può promuove un accordo con i Comuni membri per la costituzione di un ufficio di difensore civico, da istituirsi presso la stessa, al quale affidare la tutela dei cittadini nei confronti delle attività degli enti aderenti. I Comuni adottano i relativi atti di delega.

TITOLO VII° NORME FINALI - (Indice)

ART. 64 APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI - (Indice)

  1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore fatte in ogni caso salve le vigenti disposizioni di legge in materia del presente Statuto, la Giunta presenta al Consiglio gli schemi dei regolamenti previsti dallo Statuto stesso e le proposte per l'adeguamento alle norme statutarie dei regolamenti in vigore.
  2. Sino all'approvazione dei nuovi regolamenti rimangono in vigore, per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i regolamenti esistenti.

ART. 65 ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO - (Indice)

  1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all’Albo Pretorio della Comunità Montana. E’ pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna ed inserito nella rete telematica regionale.